Fresco di approvazione da parte della Commissione Bilancio, il prossimo passo sarà alla Camera e l’ultimo al Senato, che dovrà dare l’approvazione definitiva entro e non oltre il 18 luglio.
Ufficialmente l’ecobonus è entrato in vigore dal 1° luglio, ma non è ancora attuabile, mancando le istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate (che detterà le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito), e il decreto attuativo del MEF.
Tutti e due devono essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che, come detto in precedenza, deve avvenire entro il 18 luglio.
Si ha di conseguenza uno slittamento dell’inizio effettivo dell’ecobonus 110% alla fine di agosto, inizio di settembre.
Riportiamo qui di seguito alcune interessanti novità:
Si potrà utilizzare l’ecobonus, se in possesso di determinati requisiti, anche per la demolizione e la costruzione.
Si potrà chiedere anche per le seconde case incluse le villette a schiera.
Ma cos’è L’ecobonus:
E’ in un rimborso che viene riconosciuto, sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta, per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto rilancio.
Si tratta di :
1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A ;
3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. Uno degli aspetti critici su cui si sta dibattendo il Parlamento è la durata dell’agevolazione: secondo il decreto rilancio le spese devono essere fatte entro il 31 dicembre 2021. Un termine da verificare quando ci sarà la legge di conversione.
Infine e cosa non da poco, c’è la possibilità di cedere il credito all’impresa che esegue i lavori o a terzi, potendo così usufruire appieno di tutte le detrazioni, anche in caso di incapienza fiscale senza dover così anticipare i soldi per i lavori.
La cessione è possibile per tutti i lavori interessati da super ecobonus ed ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione.
Qui di seguito la norma (che deve diventerà operativa non appena verranno rilasciate le puntualizzazioni del Ministero delle Finanze):
“I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (sono i cinque bonus di cui sopra ndr) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”
Autore: Stefania Portas