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Edil Mi.Ro. srl

EX SS 131 Km 10,500
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09028, Sestu

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070 7730908

Amministratore
Davide Mereu 3482633783

Commerciale
Michele Mereu 3294177340

Responsabile Amministrativa Office Manager
Stefania Portas 3938874055

Orari di apertura:

Fissa un appuntamento. Saremo lieti di incontrarti per parlare del tuo prossimo progetto.

  • Lun - Ven08.00 - 18.00
  • Sab - DomChiuso
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    SUPERBONUS 110% TUTTE LE VERITA’ (COSA SI PUO’ FARE E COSA NO)

    Agevolazioni Fiscali, Novità / 24 Novembre 2020
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    Ricordiamo che si può accedere al 110% solo quando ci sono gli interventi trainanti, che permettono agli interventi “trainati” di essere inglobati nel bonus 110.

    Quali sono gli interventi trainanti: gli interventi necessari e indispensabili senza i quali non si può accedere al bonus.

    Quali sono gli interventi trainati: tutti quegli interventi che possono beneficiare della detrazione, se vengono abbinati agli interventi trainanti.

    Quindi non tutti gli interventi posso essere considerati trainati.

    Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi Trainanti:

    IL PRIMO INTERVENTO TRAINANTE definito dalla normativa è: “l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi all’estero”.

    Per capirci meglio, l’isolamento termico è ottenibile effettuando il “cappotto termico”, che consiste nella posa di materiale isolante lungo le pareti esterne dell’edificio (solai, pilastri e infissi), con un conseguente aumento dello spessore delle pareti, rendendo necessaria la modifica di alcune parti dell’edificio, come infissi, davanzali, ringhiere e via discorrendo.

    Sono stati stabiliti dei limiti di spesa:

    • 50.000 euro per edifici unifamiliari e unità immobiliari con ingresso indipendente (appartenenti a complessi plurifamiliari);40.000 euro per unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità;
    • 30.000 euro per unità immobiliare per condomini composti da più di otto unità;
    • 96.000 euro per lavori di adeguamento sismico: per accedere al Sisma Bonus al 110% è necessario produrre l’asseverazione secondo il Decreto Ministeriale n. 58 del 2017(allegato B del DM 58/2017, modificato dal DM 65/2017), come modificato dal Decreto Ministeriale n. 24 del 2020.

    IL SECONDO INTERVENTO TRAINANTE è: la sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione (compressore alimentato da energia elettrica), adatto sia per riscaldare che per raffrescare l’edificio.

    Quali interventi trainati posso usufruire del bonus 110%:

    – Sostituzione di una vecchia veranda con una nuova;
    – Tutte le opere elettrice, idrauliche e edili, accessorie degli interventi trainanti (es. spostamento canne fumarie, rubinetti, tende, caldaie, etc.);
    – Sostituzione degli infissi, in tutto o in parte;
    – L’installazione di colonnine di ricarica auto elettriche, da installare all’interno della proprietà del condominio;
    – Le spese legate alla progettazione, imposte di bollo, perizie, suolo pubblico, ponteggi, smaltimento materiali (escluso la bonifica dell’amianto che resta al 50%);
    – Spese di ristrutturazione per la riqualificazione energetica e sismica delle unità classificate nella categoria catastale F/2, cosidette “Collabenti” (edifici considerati non idonei ad essere abitati per via delle condizioni di degrado nei quali versano).

     I limiti di spesa:

    •  30.000 euro per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi (interventi su singoli edifici e villette, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore);– 20.000 euro per unità abitativa in condomini composti da 2 a 8 unità;
    • 15.000 euro per unità abitativa in condomini con più di otto unità;
    • 54.000 per la sostituzione dei serramenti, per unità abitativa;
    • 60.000 per schermature mobili su serramenti per unità abitativa;
    • 3.000 per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, per unità abitativa;
    • 48.000 per l’installazione di fotovoltaico ed accumulo per unità abitativa (limite massimo € 2.400 per Kwp);
    • Nessun limite di spesa per la Domotica e Building Automation.

    COSA NON SI PUO’ FARE:
    INTERVENTI CHE NON CONCORRONO AL BONUS 110:

    – Opere per nuovi pluviali e gronde;
    – Finestre e portoni del condominio;
    – Opere di rifacimento dei parapetti in caso di coibentazione;
    – Smaltimento eternit (può usufruire del 50% per la bonifica amianto);
    – Coibentazione locali autoclave e centrale termica;
    – Opere spostamento e/o sostituzione fosse biologiche, cavi elettrici nell’area garage (detrazione al 50%);
    – Spese di tinteggiatura facciata esterna di un edificio (possono rientrare con il bonus facciate 90%);
    – Non rientrano nel bonus 110% i lavori effettuati con il piano casa, in quanto considerata nuova costruzione;
    – Il compenso extra dell’amministratore non rientra nelle detrazioni, in quanto sono spese non direttamente riconducibili a quelle previste per l’esecuzione dei lavori;
    – Proprietari singoli all’interno di condomini non possono usufruire del bonus 110%.

    ALTRE INFORMAZIONI:

    1. Di basilare importanza, è la conformità urbanistica dell’immobile.
      Requisito essenziale per accedere al superbonus è che sia tutto in regola, altrimenti si perde il diritto. L’agenzia delle entrate effettuerà delle serrate attività di controllo e verifiche documentali, sui requisiti che danno diritto alla detrazione.
    2. In caso di mancanza di anche uno solo dei requisiti comporterà al recupero, da parte dell’agenzia delle entrate, di tutto l’importo, con relative sanzioni e maggiorazioni di interessi.
      Controlli eseguibili fino al:
      – 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della presentazione della dichiarazione di beneficio fiscale (in caso di scelta della detrazione);
      – 31 dicembre dell’ottavo anno successivo (in caso di scelta della cessione del credito).
    3. I così detti “Incapienti” (coloro i quali non hanno redditi sufficienti per usufruire della detrazione), potranno usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito (v. Circ. n. 24/E/2020 pag. 33).
    4. I comproprietari che sostengono le spese, possono scegliere, ognuno per la propria quota di spesa, di optare per: la cessione del credito, lo sconto in fattura o la detrazione.
      Si può accedere al superbonus anche se non si è proprietari, ma si detiene l’immobile con un contratto di comodato d’uso.
    5. Un proprietario di più immobili può usufruire del superbonus al 110% limitatamente a n. 2 unità immobiliari private, ma nessuna limitazione su proprietà facenti parte di unità condominiali di edifici diversi.
      La cessione del credito e lo sconto in fattura possono essere richiesti anche per gli altri bonus fiscali.
    6. Il contribuente, una volta maturata la detrazione, può decidere di:

    – Portare gli importi direttamente in detrazione con la dichiarazione dei redditi;

    – avere uno sconto in fattura sul totale dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto (in questo caso è il fornitore che anticipa l’importo e lo recupera sotto forma di credito d’imposta, con la possibilità di utilizzare questi importi in compensazione o cedere a sua volta il credito ad altri soggetti (istituti di credito, intermediari finanziari);

    – cedere direttamente il proprio credito alla propria banca o altri intermediari finanziari.

    Autore: Stefania Portas

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