I fondi per il superbonus edilizia ammontano a 7 miliardi di euro erogabili fino al 2023. Il bonus potrà essere utilizzato, per lavori svolti nella prima casa e nei condomini dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
L’agevolazione consiste in una detrazione del 110% per specifici interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), alla riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
I proprietari potranno detrarre l’ammontare dei lavori di riqualificazione energetica in 5 anni in quote di uguale importo e potranno cedere il credito di imposta alle imprese che eseguono i lavori oppure altri soggetti come banche e intermediari finanziari realizzando i lavori senza anticipare soldi, finanziati totalmente dallo Stato.
E’ ricompresa nel superbonus anche l’installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore e pannelli solari, a condizione che gli interventi siano realizzati insieme a quelli di maggiore portata di riqualificazione energetica, o messa in sicurezza antisismica che godono dei superbonus.
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione in classe A la detrazione ammonta al 50%. Se alla caldaia si aggiungono sistemi di termoregolazione evoluti la detrazione è pari al 65%.
Stando all’ultima bozza del decreto, l’ecobonus al 110% , il credito di imposta sarà concesso a condizione che tutti i lavori di riqualificazione energetica eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa, migliorino la prestazione energetica di almeno due classi energetiche, o in alternativa, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Autore: Stefania Portas